Piattaforma SIISL: i chiarimenti su NASpI e DIS-COLL

Eventuali malfunzionamenti  non influenzano l’istruttoria e i pagamenti delle indennità (INPS, comunicato 22 luglio 2025).

In considerazione di segnalazioni riguardanti disfunzioni nel sistema SIISL per la gestione delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, l’INPS informa che eventuali malfunzionamenti nella compilazione del curriculum vitae e del Patto di attivazione digitale (PAD) non influenzano l’istruttoria pagamenti delle indennità da parte dell’Istituto, a condizione che siano soddisfatti i requisiti di legge.

In caso di errori nella trasmissione del PAD, l’INPS raccomanda di verificare la congruità del Patto di servizio personalizzato presso il proprio Centro per l’Impiego (CPI).

Per esempio, in situazioni in cui il Patto è valido, ma non aggiornato, è opportuno intervenire per inserire la Dichiarazione di immediata disponibilità (DID).

L’Istituto, inoltre, rimarca che il mancato adempimento di tali obblighi non comporta sanzioni, né la sospensione o decadenza delle prestazioni, che si applicano esclusivamente in caso di mancata partecipazione agli interventi delle politiche attive proposti dai Centri per l’Impiego.

A ogni modo, gli utenti, per ulteriori informazioni, possono contattare direttamente il proprio Centro per l’Impiego.

CCNL Metalmeccanica Piccola Industria Confapi: le OO.SS. chiedono un aumento di 105,00 euro

Unionmeccanica propone 95,00 euro di aumento, i Sindacati chiedono di più. Prosegue la trattativa per il rinnovo della parte economica del CCNL

Con un comunicato stampa del 22 luglio scorso, le Sigle sindacali Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm hanno reso nota la prosecuzione della trattativa per il rinnovo del CCNL Metalmeccanica Piccola Industria Confapi. Il contratto è scaduto a dicembre dello scorso anno e le OO.SS. puntano al rinnovo in tempi brevi.

 

A tal proposito, nel corso del meeting, si è ventilata l’ipotesi di giungere ad un accordo quanto meno per la parte economica, con un aumento sui minimi tabellari per il biennio 2025/2026, rinviando a settembre la trattativa per gli anni successivi. Dal canto suo, Unionmeccanica ha proposto un aumento pari a 95,00 euro, comprensivi dei 27,90 euro già erogati a giugno, da spalmare in due anni.

 

Invece, le OO.SS. hanno rilanciato con una proposta economica e non meno di 105,00 euro. In più, occorre confermare l’attuale clausola di garanzia nel caso ci dovesse essere un incremento dell’indice IPCA-NEI per gli anni successivi.

 

Unionmeccanica ha fatto sapere che valuterà queste richieste e scioglierà i nodi nei prossimi giorni. 

CCNL Agenzie di somministrazione: firmato il testo definitivo del rinnovo

Il rinnovo sancisce aumenti salariali e rafforzamento della tutela per i lavoratori

Lo scorso 21 luglio 2025 le Organizzazioni sindacali Felsa-Cisl, Nidil-Cgil, Uiltemp con le Associazioni datoriali Assolavoro e Assosomm hanno siglato il CCNL per i lavoratori in somministrazione.

Le ipotesi di rinnovo sono state sottoscritte il 3 febbraio scorso e il 18 marzo sono stati ratificati gli accordi a seguito di oltre 600 assemblee che hanno coinvolto migliaia di lavoratori, raggiungendo l’intesa definitiva. 

A livello economico, sono previsti aumenti superiori al 15% per istituti come l’indennità di disponibilità e un incremento del 20% sulle prestazioni erogate dalla bilateralità, con una particolare attenzione sulla salute e l’introduzione di una specifica assicurazione sanitaria di settore.

A livello normativo, viene l’introdotto l’istituto del preavviso di proroga di 3 giorni per i contratti a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi. Il mancato rispetto di tale preavviso determina il riconoscimento di un’indennità per il lavoratore.

Sono migliorate anche le tutele individuali dei lavoratori, soprattutto con riferimento alla maternità, alle malattie ingravescenti, ai migranti, al contrasto alle molestie e alle donne vittime di violenza per le quali è stato introdotto un nuovo sostegno economico specifico. 

In merito alla formazione sono state introdotte novità come la formazione a distanza con indennità di frequenza e la formazione continua di alta specializzazione.

Infine, viene prevista la contrattazione di 2° livello con le Agenzie per il Lavoro.
Per quanto riguarda le relazioni sindacali, vengono consolidati i percorsi di gestione finalizzati al monitoraggio delle condizioni di lavoro e al rispetto della parità di trattamento. 

Al fine di una maggiore tutela dei lavoratori somministrati, è stata introdotta una Procedura di Ricollocazione Plurima che permette la gestione delle fuoriuscite plurime dei lavoratori somministrati dalle aziende utilizzatrici.

CCNL Metalmeccanica Cooperative: siglato il testo ufficiale

Dal punto di vista economico previsto un aumento minimo di 200,00 euro 

Nei giorni è stato siglato ufficialmente a Roma, presso la sede nazionale di Legacoop, il rinnovo del contratto collettivo nazionale delle Cooperative metalmeccaniche e impiantistiche. Il contratto, scaduto a giugno 2024, interessa circa 300 imprese cooperative e oltre 15 mila addetti sul territorio nazionale. L’ipotesi di accordo era stata siglata il 17 giugno 2025 e, a seguito della consultazione delle lavoratrici e dei lavoratori, che ha registrato un consenso del 98%, si è proceduto alla firma del testo. Il 10 luglio e il 17 luglio anche Agci produzione e lavoro e Confcooperative lavoro e servizi hanno sciolto la loro riserva sulla sottoscrizione del CCNL.

Con il rinnovo sono state rafforzate le tutele salariali e normative delle lavoratrici e dei lavoratori del settore, con un aumento economico minimo di 200,00 euro al termine del quadriennio al livello C3. Previsto inoltre il rafforzamento del sistema di welfare, il mantenimento della clausola di salvaguardia sull’Ipca (indicatore dell’inflazione), l’implementazione delle causali contrattuali per la proroga dei contratti a termine e l’aggiornamento di istituti contrattuali rilevanti come orari di lavoro, congedi, mercato del lavoro e relazioni sindacali.

Riforma fiscale e Terzo settore: Consiglio dei ministri approva nuove disposizioni

È stata resa nota l’approvazione preliminare da parte del Consiglio dei ministri di un decreto legislativo che introduce importanti disposizioni relative al Terzo settore, alla crisi di impresa, allo sport e all’imposta sul valore aggiunto (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 22 luglio 2025, n. 135).

Il nuovo provvedimento, approvato in esame preliminare, in attuazione della Legge delega per la riforma fiscale (Legge n. 111/2023), introduce disposizioni in materia di Terzo settore, crisi di impresa, sport e IVA, con l’obiettivo di semplificare e razionalizzare il quadro normativo in vista dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni fiscali per gli enti del Terzo settore, prevista per il 1° gennaio 2026.

 

Il Decreto interviene, tra l’altro, in relazione alle attività attualmente classificate come commerciali, che, in base all’articolo 79 del Codice del terzo settore (D.Lgsn. n. 117/2017), potrebbero essere ridefinite come non commerciali. Tale modifica potrebbe comportare la generazione di plusvalenze “figurative”, per le quali l’imposizione fiscale è sospesa e differita fino al momento della cessione del bene o del cambio di destinazione d’uso.

 

Inoltre, il provvedimento estende il regime agevolato previsto dalla Legge n. 398/1991, per le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) anche alle Società Sportive Dilettantistiche (SSD), ampliando così le opportunità di accesso a benefici fiscali per un numero maggiore di enti sportivi.

 

Un ulteriore aspetto significativo riguarda le misure a favore delle imprese che accedono agli strumenti di risanamento previsti dal Codice della crisi. Il decreto prevede l’estensione della non imposizione dei proventi straordinari derivanti da riduzioni dei debiti anche ai casi di liquidazione giudiziale, concordato minore e concordato semplificato.

 

Infine, il provvedimento include ulteriori disposizioni in materia di IVA, che chiariscono aspetti applicativi e semplificano gli adempimenti burocratici.

Fringe benefit auto aziendali: chiarimenti AdE sulle novità normative e sulla disciplina transitoria

Nella risposta del 22 luglio 2025, n. 192, l’Agenzia delle entrate tratta le modifiche alla disciplina dei fringe benefit per i veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti, chiarendone le regole di tassazione e illustrando la disciplina transitoria.

La società istante riferisce di assegnare auto aziendali in uso promiscuo ai propri dipendenti. In alcuni casi, i contratti di assegnazione vengono formalizzati prima della consegna effettiva del veicolo, basandosi sulle informazioni disponibili al momento dell’ordine.

A seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 48, della Legge di bilancio 2025, che ha cambiato la disciplina di calcolo del fringe benefit per i veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti, l’Istante chiede chiarimenti se per la determinazione del fringe benefit debba applicarsi la normativa vigente alla data di stipula del contratto di assegnazione, anche se la consegna effettiva del veicolo avviene successivamente al 1° gennaio 2025. In particolare, l’Istante vuole confermare se la stipula del contratto entro il 31 dicembre 2024 consenta di applicare la normativa precedente, indipendentemente dalla data di consegna. Ed infine se la data di consegna del veicolo sia rilevante solo per determinare il momento di decorrenza dell’applicazione del fringe benefit, senza influenzare la normativa di riferimento.

 

L’Agenzia delle entrate, basandosi sull’articolo 51, comma 1, del TUIR, ricorda che il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori percepiti nel periodo d’imposta in relazione al rapporto di lavoro, inclusi i beni, servizi e opere (fringe benefit).
Per gli autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo, esiste un criterio di determinazione forfetaria del quantum da assoggettare a tassazione, in deroga al generale criterio del “valore normale”.

 

L’articolo 1, comma 48, della Legge di bilancio 2025, ha sostituito la lettera a) del comma 4 dell’articolo 51 del TUIR, con l’obiettivo di incentivare la transizione ecologica ed energetica. La nuova norma prevede che, per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, il fringe benefit si calcola assumendo il 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri. Tale percentuale è ridotta al 10% per i veicoli esclusivamente elettrici e al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

 

L’Agenzia chiarisce che la concessione del veicolo in uso promiscuo non è un atto unilaterale ma richiede l’accettazione del lavoratore, che si concretizza sia con la sottoscrizione dell’atto di assegnazione sia mediante l’assegnazione (consegna) del bene.
Pertanto, la nuova disciplina è applicabile ai veicoli che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, siano immatricolati, oggetto di contratti di concessione in uso promiscuo e consegnati al dipendente.

 

L’articolo 6, comma 2-bis, del D.L. n. 19/2025, ha introdotto una specifica disciplina transitoria per i veicoli che non rientrano nel regime di cui al comma 48 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2025.
Questa norma prevede che resta ferma l’applicazione della disciplina precedente (vigente al 31 dicembre 2024) per:

  • veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024. Per questi veicoli, il regime precedente si applica fino alla naturale scadenza dei contratti;
  • veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025.

Per l’applicazione di questa disciplina transitoria, l’Agenzia chiarisce che rileva la data di consegna del veicolo al dipendente, non solo la stipulazione del contratto. È necessario che, nel periodo tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2025, sussistano anche i requisiti di immatricolazione e stipulazione del contratto.

 

Nel caso prospettato dall’Istante, il contratto di assegnazione è stipulato il 27 dicembre 2024, ma la consegna del veicolo è prevista non prima del 1° luglio 2025.
Poiché la consegna avviene dopo il 30 giugno 2025, la fattispecie non rientra nei casi contemplati dal comma 48-bis (disciplina transitoria).
Inoltre, la nuova disciplina (articolo 51, comma 4, lettera a), come modificata dalla Legge di bilancio 2025) non può trovare applicazione perché, sebbene il contratto sia stipulato nel 2024, gli altri requisiti (immatricolazione e consegna) non si verificano tutti nel 2025 (dato che l’ordine è del 2024).
Di conseguenza, per i veicoli aziendali ordinati e concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024, ma assegnati in data successiva al 30 giugno 2025 (come nel caso dell’Istante), si applica il criterio generale di tassazione del fringe benefit basato sul “valore normale”, al netto dell’utilizzo aziendale.
Questo significa che, per questi casi specifici, la valutazione del benefit non segue le regole forfetarie, ma la determinazione in denaro dei valori percepiti avviene applicando le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi, limitatamente alla parte riferibile all’uso privato del veicolo.

Rischi lavorativi per emergenze climatiche: pubblicato il protocollo quadro

Il provvedimento recepisce l’adozione delle misure di contenimento dei pericoli di questa natura negli ambienti di lavoro (D.M. 9 luglio 2025, n. 95).

Il decreto ministeriale di recepimento del protocollo quadro sulle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro (D.M. n. 95/2025), sottoscritto da diverse organizzazioni sindacali e datoriali, è stato pubblicato nella sezione pubblicità legale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

In sostanza il provvedimento adotta il “Protocollo quadro per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli
ambienti di lavoro” (di cui all’Allegato A del decreto medesimo) al fine di garantire l’omogeneità di applicazione delle misure di contenimento dei rischi
lavorativi legati a questa tipologia di emergenze.

In particolare, i datori di lavoro dovranno trasmettere alla sede INPS territorialmente competente gli accordi locali sottoscritti con la parte sindacale in attuazione dell’allegato protocollo, che prevedono l’erogazione di misure di integrazione salariale volte a fronteggiare eccezionali situazioni climatiche.

Più in particolare, viene stabilito che i datori di lavoro fermo restando l’obbligo di dare completa attuazione alla normativa in tema di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008), che già fornisce il quadro per la protezione delle lavoratrici e dei lavoratori, si riferiscano agli accordi attuativi del protocollo quadro in commento eventualmente stipulati in sede nazionale di categoria, territoriali o aziendali, per la condivisione delle esigenze di contenimento dei rischi derivanti dalle emergenze climatiche, tra le quali l’esposizione ad alte temperature, nell’ottica di una piena tutela delle condizioni psicofisiche delle lavoratrici e dei lavoratori.

In ambito emergenziale, quale declinato dalla normativa e dalle disposizioni eventualmente adottate dalle autorità, le parti sindacali e datoriali, si impegnano anche ad attivare tavoli contrattuali nazionali settoriali, territoriali o aziendali, volti a declinare le buone prassi e le misure necessarie e condivise per le realtà specifiche dei diversi settori, delle dimensioni aziendali, dei territori e dei processi industriali e lavorativi, che potranno diventare parte integrante dei relativi CCNL vigenti.

Temi d’intervento

I tavoli contrattuali citati potranno intervenire anche su temi come: 

– informazione/formazione
– sorveglianza sanitaria
– abbigliamento/indumenti/dpi
– riorganizzazione turni e orari di lavoro.

In relazione all’adozione degli accordi attuativi del Protocollo quadro in sede di categoria, territorio o azienda, potranno essere previsti criteri di premialità per le imprese aderenti, riconosciuti dall’INAIL in relazione agli strumenti di incentivazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro individuati dalla normativa di riferimento, senza che questo comporti incrementi della spesa pubblica.

Aggiornamento e supporto al protocollo

Nell’ambito della verifica dell’applicazione dell’attuazione delle indicazioni previste nel protocollo le parti si incontreranno periodicamente e comunque entro sei mesi dalla sua sottoscrizione.

Peraltro, le parti sottoscrittrici del Protocollo quadro richiedono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di recepirlo formalmente con l’impegno di supportarne l’efficacia adottando tutte le misure necessarie per assicurare ai lavoratori ed alle lavoratrici i necessari interventi di tutela, per supportare il sistema produttivo, in relazione alla necessità di rimodulazione dell’orario di lavoro, nell’orientare i provvedimenti che dovessero condizionarne l’applicazione e per qualificare formalmente le ordinanze, ovvero i protocolli attuativi, come elementi giustificativi per assicurare alle imprese le tutele contro tutte le eventuali responsabilità, come, ad esempio, quelle connesse con il ritardo della consegna dei lavori legato agli eventi climatici estremi.

CCNL Istituzioni Socio Assistenziali Anaste: i sindacati verso lo sciopero nazionale

Le OO.SS. rispediscono al mittente le proposte di Anaste e annunciano la mobilitazione

La Uil-Fpl ha annunciato, con un comunicato del 16 luglio scorso, che la parte datoriale non ha avanzato proposte rispetto a quanto affermato nella riunione del 10 giugno e a seguito del verbale di mancato accordo del 1° luglio scorso che ha, di fatto, avviato la procedura di raffreddamento.

 

Nel corso dell’ultimo incontro, Anaste aveva portato sul tavolo della contrattazione, tra le altre cose, un aumento di 55,00 euro sul tabellare per il 4° livello full-time; 5,00 euro di assistenza sanitaria integrativa; 200,00 euro di Una Tantum in welfare e un parziale miglioramento dell’articolato sulla malattia. Proposte, definite dalle OO.SS., irricevibili e non in linea con quanto fatto per gli altri accordi del settore sociosanitario dove gli aumenti sono stati tra il 10,4 e il 12,6%.

 

Dal canto loro Fp-Cgil, Cisl-Fp, Fisascat-Cisl, Uil-Fpl e Uiltucs rigettano nuovamente quanto avanzato da Anaste e annunciano per le prossime settimane un attivo nazionale delle delegate e dei delegati impiegati nelle strutture Anaste. In seguito, pronto lo sciopero nazionale. 

CCNL Enel: definito il premio di risultato

Stabilito l’importo in base a parametri di redditività e produttività

Lo scorso 17 luglio è stato sottoscritto da Enel Italia S.p.A. e Filctem-Cgil, Flaei e Uiltec l’accordo di rinnovo del premio di risultato, secondo quanto stabilito dal vigente CCNL.

Le Parti hanno definito la determinazione dell’importo effettivamente erogabile pari al 50% dell’ammontare complessivo del premio di risultato da corrispondersi alla generalità del personale, la rimanente altra quota viene erogata in commisurazione al raggiungimento degli obiettivi di produttività del premio di risultato, con una quota non inferiore al 70% del peso complessivo.

Pertanto, gli importi lordi pro-capite per la categoria BSS per il periodo di vigenza 2025-2027 è così distribuito:

– 1.612,00 euro per l’anno 2025 in merito alla redditività 1.420,00 euro per la produttività per un importo complessivo pari a 3.032,00 euro per il 2025;

– 1.659,00 euro per l’anno 2025 in merito alla redditività 1.467,50 euro per la produttività per un importo complessivo pari a 3.127,00 euro per il 2026;

– 1.709,00 euro per l’anno 2027 in merito alla redditività 1.517,50 euro per la produttività per un importo complessivo pari a 3.227,00 euro per il 2027.
Viene, inoltre, specificato che, al fine di potenziare il bilanciamento tra vita privata e lavorativa, è riconosciuta la possibilità per il personale di convertire quote del premio di risultato in una o più giornate intere di permesso aggiuntivo fino a 5 giorni da utilizzare entro il 31 dicembre di ogni anno.

Funzioni del preposto: la possibile attribuzione indebita

Fornite indicazioni in materia di legittimità della scelta organizzativa di individuare la figura tra lavoratori con limitata anzianità in apprendistato (INL, nota 18 luglio 2025, n. 6261).

L’Ispettorato nazionale del lavoro, con la circolare in commento congiunta tra l’INL medesimo e la Conferenza delle Regioni e delle province autonome, ha fornito chiarimenti in merito alla legittimità della scelta organizzativa di imprese operanti in ambito ferroviario, di individuare la figura del preposto tra lavoratori con limitata anzianità di servizio (12 mesi) e/o in apprendistato.

Nel documento l’Ispettorato evidenzia innanzitutto che per quanto attiene l’individuazione dei preposti, l’articolo 18, comma 1, lettera b-bis) del D.Lgs. n. 81/2008 non indica specifici requisiti o incompatibilità. Pertanto, gli elementi a cui fare riferimento sono la definizione di preposto contenuta nell’articolo 2, comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 81/2008, gli obblighi attribuiti a tale figura dall’articolo 19 del medesimo decreto e la formazione di cui tale soggetto è creditore (articolo 37, comma 7 del citato decreto legislativo).

Inoltre, costituiscono norma generale sia l’articolo 18, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 81/2008, il quale stabilisce che: “il datore di lavoro e il dirigente devono, nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza”, sia il seguente articolo 28, comma 1, riguardo i rischi “connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro…”.

Il limite da presidiare è quindi quello che riguarda le capacità del soggetto individuato come preposto. Pertanto, si ritiene che non possa esistere una regola generale che permetta di affermare che lavoratori che hanno solo 12 mesi di anzianità di servizio non abbiano le capacità di svolgere il ruolo di preposto e neppure che l’inidoneità nel ricoprire tale ruolo possa basarsi esclusivamente sulla qualifica di apprendista (Cassazione Penale, Sez. IV, 15 febbraio 2024 n.6790).

Al contrario, l’idoneità del soggetto individuato a svolgere il ruolo di preposto si basa sulla sua capacità, di fatto e di diritto, ad esercitare i poteri impeditivi di eventi lesivi secondo la previsione dell’articolo 19 del D.Lgs. n. 81/2008.

Il caso dell’apprendistato

Per quanto concerne la possibile interferenza tra gli aspetti contrattuali del personale con rapporto di lavoro di apprendistato “già qualificato” e il ruolo di preposto affidato allo stesso,l’INL rappresenta che nella normativa di riferimento non si rilevano impedimenti allo svolgimento del ruolo di preposto per il lavoratore con contratto di apprendistato, emergendo piuttosto la questione della titolarità di fatto dei relativi poteri e il possesso della dovuta esperienza ai fini della corretta individuazione dell’apprendista come preposto.

Pertanto, nei casi di interesse, gli organi di vigilanza dovranno verificare, in concreto, caso per caso, il possesso, non solo formale, ma l’effettività delle competenze e dei requisiti necessari per adempiere agli obblighi previsti dall’articolo 19 già citato per la funzione di preposto, con particolare riguardo alle situazioni in cui siano coinvolti lavoratori con contratto di apprendistato, già qualificati per la mansione, ma che non abbiano terminato il percorso professionalizzante triennale, tenendo anche conto del contesto nel quale il soggetto è chiamato ad operare (si veda anche l’articolo 28, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 nella parte in cui si prevede la valutazione dei rischi connessi alla specifica tipologia contrattuale).

Il controllo viene effettuato anche per accertare che la formazione del preposto non si sia limitata al mero adempimento burocratico e formale, ma lo stesso possegga, in concreto, le conoscenze, le competenze e le abilità necessarie a svolgere il ruolo in relazione alla specifica attività lavorativa, ad esempio, acquisendo sommarie informazioni testimoniali dallo stesso soggetto formalmente incaricato come preposto, dai lavoratori e dai loro rappresentanti.