Minimale e del massimale di rendita INAIL: la rivalutazione dal 1° gennaio 2025

Aggiornati i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi (INAIL, circolare 18 settembre 2025, n. 48).

Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 56/2025 ha rivalutato le prestazioni economiche erogate dall’INAIL nel settore industria con decorrenza dal 1° gennaio 2025 e ha stabilito gli importi del minimale e del massimale di rendita nelle misure di 20.426,70 euro e di 37.935,30 euro.

A seguito di tale provvedimento, l’Istituto ha comunicato gli aggiornamenti dei limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi da variare secondo la rivalutazione delle rendite, riportati nella circolare INAIL n. 29/2025.

Nella circolare in commento, peraltro, vengono anche elencate le tipologie dei lavoratori interessati, ovvero:

– lavoratori dell’area dirigenziale (retribuzione convenzionale giornaliera 126,45 euro, mensile 3.161,28 euro); dirigenti part-time (retribuzione convenzionale oraria 15,81 euro);

– lavoratori con retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita (retribuzione convenzionale giornaliera 68,09 euro, mensile 1.702,23 euro);

– familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis c.c. (retribuzione convenzionale giornaliera 68,36 euro, mensile 1.709,07 euro);

– lavoratori di società e cooperative ex compagnie e gruppi portuali di cui alla Legge n. 84/1994 (retribuzione convenzionale
giornaliera x 12 giorni mensili 1.522,92 euro ovvero 126,91 euro x 12);

– retribuzione di ragguaglio (retribuzione convenzionale giornaliera 68,09 euro, mensile 1.702,23 euro);

– lavoratori parasubordinati (minimo e massimo mensile 1.702,23 euro e 3.161,28 euro);

– lavoratori subordinati sportivi (minimo e massimo annuale 20.426,70 euro37.935,30 euro);

– alunni e studenti di scuole o istituti non statali, premio annuale a persona (anno scolastico 2024/2025 regolazione 10,47 euro; anno scolastico 2025/2026 anticipo 10,49 euro);

–  allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari (Allievi IeFP) (retribuzione minima giornaliera 68,09 euro, premio speciale unitario annuale 69,98).

 

CCNL Sanità: arresto nelle trattative per il rinnovo

Rinnovo bloccato, inflazione al 17%: i Sindacati chiedono più fondi 

Lo scorso 17 settembre 2025 l’Intersindacale dei Dirigenti Medici, Veterinari e Sanitari, Aaroi-Emac, Fassid (Aipac, Aupi, Simet, Sinafo, Snr) , Fp-Cgil Medici e Dirigenti Ssn, Fvm-Federazione Veterinari, Medici e Dirigenti Sanitari, Uil-Fpl Medici e Veterinari e sanitari hanno comunicato al Ministero e alle Regioni l’urgenza di risolvere lo stallo nelle trattative per il rinnovo del CCNL di settore per il periodo 2022-2024, bloccate da 2 anni.

Le OO.SS. ritengono che i fondi stanziati dal Governo per il suddetto rinnovo contrattuale siano insufficienti a coprire l’inflazione subita in questo triennio dai lavoratori del comparto.

Difatti, a fronte di un’inflazione del 17% nel periodo considerato, il finanziamento per gli aumenti contrattuali è stato solo del 5,78%, creando un divario significativo con gli aumenti previsti da altri contratti.

Un ulteriore ostacolo al proseguimento della trattativa risiede nell’ingiustizia del finanziamento dell’indennità di specificità, che è stata riconosciuta solo ai Dirigenti Medici e Veterinari, escludendo i Dirigenti Sanitari.

I Sindacati chiedono al Governo e alle Regioni di intervenire, stanziando risorse extracontrattuali nella Legge di Bilancio 2026. Risorse aggiuntive necessarie a ridurre il divario inflazionistico attraverso l’aumento delle retribuzioni e a colmare la suddetta disparità di reddito tra i Dirigenti.

Le Sigle sindacali ritengono che lo stallo attuale non sia più accettabile ed auspicano l’emanazione, da parte del Governo, dell’atto d’indirizzo che dovrà includere miglioramenti sia economici che normativi per tutti i lavoratori del settore.

CCNL Metalmeccanica Industria: prosegue il confronto sul rinnovo

Secondo incontro: restano divergenze su aspetti economici

Il 18 settembre 2025 si è tenuto il secondo incontro tra le Organizzazioni sindacali Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm e le Associazioni datoriali Federmeccanica, Assistal per il rinnovo del CCNL di settore.

Le questioni affrontate nel confronto riguardano il diritto all’informazione e alla consultazione, le politiche di genere, i diritti sindacali, la gestione dei lavoratori stranieri e il trattamento delle malattie.

Nonostante il confronto sia stato giudicato positivo, persistono delle divergenze in merito a salario e altri aspetti economici.

Pertanto e fissato un prossimo incontro per il 25 settembre 2025.

Ravvedimento per chi aderisce al CPB: istruzioni delle Entrate sul versamento dell’imposta sostitutiva

L’Agenzia delle entrate ha stabilito modalità e termini di comunicazione delle opzioni per l’applicazione dell’imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale (Agenzia delle entrate, provvedimento 19 settembre 2025, n. 350617).

Possono avvalersi del ravvedimento i soggetti che aderiscono al concordato entro i termini di legge e che, nelle annualità interessate:

  • hanno applicato gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA);
  • hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA legate alla pandemia da COVID-19;
  • hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività;
  • hanno dichiarato una causa di esclusione dagli ISA dovuta all’esercizio di due o più attività d’impresa non rientranti nel medesimo ISA, a condizione che i ricavi delle attività secondarie superino il 30% del totale.

Per il calcolo della base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, e dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive, si deve fare riferimento ai dati presenti nelle dichiarazioni già presentate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

I soggetti che in un’annualità hanno conseguito sia reddito d’impresa sia reddito di lavoro autonomo possono adottare il ravvedimento solo se esercitano l’opzione per entrambe le categorie reddituali.

L’opzione per il ravvedimento si esercita, per ogni singola annualità, mediante la presentazione del modello F24 relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive. Nel modello F24 devono essere indicati l’anno di riferimento, il numero totale delle rate e i codici tributo specifici che saranno istituiti con una risoluzione successiva.
Per le società e associazioni (articoli 5, 115 e 116 del TUIR), l’opzione si considera esercitata con la presentazione di tutti i modelli F24 relativi al versamento della prima o unica rata, che includono:

– l’imposta sostitutiva dell’IRAP, versata dalla società o associazione;

– le imposte sostitutive sui redditi e addizionali, versate dai soci/associati o, in loro vece, dalla stessa società/associazione.

 

In caso di pagamento rateale, l’opzione si perfeziona con il pagamento di tutte le rate. Il ravvedimento non si perfeziona se il versamento dell’unica soluzione o della prima rata avviene dopo la notifica di processi verbali di constatazione, schemi di atti di accertamento o atti di recupero di crediti inesistenti.

L’opzione deve essere esercitata tramite la presentazione del modello F24 tra il 1° gennaio 2026 e il 15 marzo 2026. È possibile effettuare il pagamento in un massimo di 10 rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi al tasso legale con decorrenza dal 15 marzo 2026.

Al fine di agevolare il soggetto che intende adottare il ravvedimento l’Agenzia delle entrate mette a disposizione, per ogni annualità, elementi ed informazioni in suo possesso utili per la determinazione delle imposte sostitutive. I soggetti e i relativi intermediari delegati possono accedere a tali elementi, quando disponibili, consultando il cassetto fiscale.

Dipendenti pubblici in mobilità: la questione del TFS

Fornito un quadro riassuntivo delle varie casistiche riscontrabili (INPS, circolare 15 settembre 2025, n. 126).

L’INPS ha effettuato una ricognizione delle norme che regolano i processi di mobilità, fornendo anche indicazioni in relazione alla disciplina da applicare nelle ipotesi di transito (a vario titolo) tra amministrazioni pubbliche diverse che possono interessare i dipendenti pubblici iscritti all’ex ENPAS o all’ex INADEL.

In effetti, al fine di garantire l’unicità della posizione assicurativa, il legislatore ha regolato il regime pensionistico e di fine servizio rivolto al personale interessato da mobilità nell’ambito delle pubbliche amministrazioni.

In particolare per quel che riguarda il Trattamento di fine servizio (TFS), la norma stabilisce i seguenti principi di carattere generale:

– dalla data di trasferimento, al personale interessato spetta il TFS previsto dall’ordinamento dell’amministrazione di destinazione;
– ai fini della liquidazione del TFS, del Trattamento di fine rapporto (TFR), dell’indennità di anzianità o dell’eventuale analogo trattamento comunque denominato, il personale in mobilità ha diritto a far valere, in aggiunta a quella maturata dopo il trasferimento, l’intera anzianità di servizio già utile per l’ordinamento dell’amministrazione di provenienza;
– l’importo lordo dell’indennità, maturata alla data di trasferimento, deve essere versato dall’amministrazione di provenienza a quella di destinazione, senza recupero sulla somma da trasferire di eventuali contributi o altri oneri eventualmente addebitati al dipendente;
– all’atto della definitiva cessazione dal servizio, l’eventuale eccedenza tra l’importo del trattamento calcolato alla data del trasferimento e quello dovuto alla data di cessazione, in base all’anzianità di servizio complessivamente maturata, compete al dipendente.

Tali principi devono essere applicati in tutti i casi di mobilità, salvo quelli per i quali il legislatore abbia previsto una normativa speciale.

Pertanto, l’applicazione delle norme sulla mobilità comporta il trasferimento della titolarità di un rapporto di lavoro già esistente da un’amministrazione a un’altra, riconducibile alla fattispecie della “cessione del contratto”.

Infine, nella circolare in commento l’INPS riepiloga le tipologie di mobilità e fornisce un quadro riassuntivo delle varie casistiche riscontrabili.

CCNL Oreficeria Industria: ripresa la trattativa per il rinnovo

 

Confronto per il rinnovo del CCNL: sindacati e datori discutono di turni, trasferte e lavoro a termine

Lo scorso 15 settembre 2025 si è svolto il confronto tra le Organizzazioni sindacali  Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil e le Associazioni datoriali Confindustria, Federorafi per la riapertura del dibattito relativo al rinnovo del CCNL di settore, ormai scaduto a dicembre 2024.

I punti principali del confronto hanno riguardato temi come trasferte e reperibilità con l’intento di definire le normative e i relativi trattamenti economici. 

Altro punto fondamentale trattato riguarda il lavoro a turni, per il quale i Sindacati hanno richiesto un riconoscimento economico specifico, ad oggi non previsto, che tenga conto della sua incidenza su tredicesima, ferie e permessi.

È stata, inoltre, posta l’attenzione sugli istituti della malattia e dell’infortunio non sul lavoro per i lavoratori disabili con la richiesta di prolungare il periodo di comporto e garantire un adeguato riconoscimento economico.

Infine, si è discusso della necessità di disciplinare il mercato del lavoro, affrontando il tema dei contratti a termine e di somministrazione, che il contratto attuale non prevede.

Le Associazioni datoriali, per avviare un confronto concreto, si impegnano a presentare dei testi specifici sui punti trattati.

Il prossimo appuntamento è fissato per i primi giorni di ottobre 2025.

Posticipo pensione: esenzione fiscale applicabile agli iscritti delle forme esclusive dell’AGO

L’Agenzia delle entrate si è soffermata a fornire chiarimenti sull’applicazione dell’esenzione fiscale per l’incentivo al posticipo del pensionamento, in particolare per il personale iscritto alle forme “esclusive” dell’AGO (Agenzia delle entrate, risposta 18 settembre 2025, n. 247).

Un ente ha richiesto chiarimenti riguardo all’esenzione fiscale prevista dall’articolo 51, comma 2, lettera i-bis), del TUIR.

 

Il comma 286 dell’articolo 1, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023), come sostituito dal comma 161 dell’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025), ha ampliato l’ambito dei destinatari dell’incentivo al posticipo del pensionamento, includendo non solo i lavoratori che maturano i requisiti per la pensione anticipata flessibile, ma anche quelli che maturano i requisiti per la pensione anticipata.

 

Tenuto conto che a lettera i-bis) dell’articolo 51 del TUIR, che definisce l’esenzione, menziona l’AGO e le sue forme “sostitutive”, ma non richiama espressamente le forme “esclusive”, l’Istante chiede quindi se i lavoratori iscritti a tali forme esclusive possano beneficiare dell’incentivo e della relativa esenzione fiscale, al pari degli altri.

 

L’Agenzia conferma che, per effetto delle modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2025, risulta ampliata la platea dei soggetti destinatari della disposizione sopra riportata che riguarda non solo i lavoratori che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile di cui all’articolo 14.1 del D.L. n. 4/2019 ma anche i soggetti che raggiungono il diritto alla pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del D.L. n. 201/2011.
L’Agenzia riconosce che, dal punto di vista letterale, l’articolo 51, comma 2, lettera i-bis) del TUIR riguarda solo i lavoratori iscritti all’AGO e alle sue forme sostitutive, escludendo quindi quelli iscritti alle forme “esclusive” come la Gestione pubblica. Tuttavia, l’intento del legislatore con la Legge di bilancio 2025 era di prevedere l’esclusione dalla tassazione delle somme corrisposte al lavoratore.

 

Come già chiarito nella risoluzione n. 45/E/2025, la finalità agevolativa (incentivante) della disposizione sarebbe in parte vanificata laddove la possibilità di rinuncia all’accredito contributivo anche per gli iscritti alle forme ”esclusive” dell’AGO non fosse accompagnata dall’esclusione dalla tassazione delle corrispondenti quote di retribuzione derivanti dall’esercizio, da parte del lavoratore, della predetta rinuncia.

 

Pertanto, l’Agenzia ritiene che, nel rispetto delle  condizioni previste dall’articolo 1, comma 286, della Legge n. 197/2022, come sostituito dall’articolo 1, comma 161, della Legge di bilancio 2025, il regime di non imponibilità di cui all’articolo 51, comma 2, lettera i­bis), del TUIR possa applicarsi anche ai lavoratori dipendenti iscritti a forme ”esclusive” di assicurazione generale obbligatoria, compresi i dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, che si avvalgono della facoltà di rinunciare all’accredito contributivo.

Al via il nuovo assistente virtuale AppLI

Parte il web coach sperimentale che offre percorso personalizzato di orientamento, formazione e inserimento lavorativo per i giovani NEET (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 16 settembre 2025).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha dato notizia del lancio di AppLI, l’assistente virtuale sperimentale del dicastero , in collaborazione con Inps, progettato per affiancare i giovani NEET (Not in Education, Employment or Training) in un percorso personalizzato di orientamento, formazione e inserimento lavorativo.

AppLI è accessibile gratuitamente e senza limiti di giorni e orario sul sito del Ministero all’indirizzo https://appli.lavoro.gov.it. Nella fase iniziale è rivolto ai cittadini tra i 18 e i 35 anni in possesso di SPID o CIE. 

Il nuovo assistente virtuale rappresenta il primo sistema di intelligenza artificiale generativa multi-agente costruito da una pubblica amministrazione, capace di gestire in modo innovativo problematiche complesse come quelle sottese al fenomeno dei NEET: l’obiettivo è accompagnare i giovani nella fase di attivazione e riattivazione in modo inclusivo, sostenibile ed efficace, utilizzando le tecnologie più avanzate al servizio della collettività. Una conferma dell’impegno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell’utilizzo responsabile delle tecnologie più avanzate al servizio della collettività.

AppLI nasce da un processo di co-creazione: sin dalle fasi progettuali sono stati coinvolti giovani utenti, regioni, centri per l’impiego ed esperti del settore, con l’obiettivo di dare vita a uno strumento realmente utile e vicino ai bisogni delle persone. Peraltro, il sistema sarà costantemente monitorato e migliorato anche grazie alle segnalazioni degli utenti che guideranno l’introduzione di nuove funzionalità e il perfezionamento dei servizi offerti.

Il web coach si inserisce nell’ecosistema tecnologico del Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL), sviluppato in collaborazione con Inps e rafforza le politiche attive già avviate dal Ministero, comprese le misure incentivanti dell’occupazione giovanile e dell’autoimpiego

Le funzioni di AppLI

In pratica, il nuovo assistente virtuale offrirà i seguenti servizi:

Ascolta e orienta – Rileva interessi, competenze e obiettivi, proponendo un percorso su misura.
Allena – Suggerisce pillole formative, corsi e risorse utili per colmare gap di competenze.
Avvicina al lavoro – Indica opportunità e servizi disponibili sul territorio, favorendo il contatto con la rete pubblica.
Accompagna – Invia promemoria e incoraggiamenti, aiutando a trasformare i passi in risultati.

Lo scopo di AppLI è quello di potenziare l’incontro tra giovani, servizi pubblici e mondo del lavoro. Progettato secondo principi della “privacy-by-design“, non sostituisce i servizi dei centri per l’impiego e non prende decisioni al posto delle persone. Lo sviluppo è conforme alle linee guida contenute dal GDPR e dall’AI Act e prevede che le conversazioni con AppLI rispondano ai principi di equità, trasparenza, sicurezza, tutela dell’utenza, responsabilità e protezione dei dati personali condivisi.

La versione disponibile oggi è sperimentale, sotto stretto monitoraggio e suscettibile di molteplici aggiornamenti. Nei prossimi mesi sono previste: nuove funzionalità di orientamento e coaching; integrazioni con ulteriori servizi territoriali e formativi; ampliamento graduale della platea dei beneficiari.

 

CIPL Edilizia Industria Trento: stabiliti gli importi per l’EVR 2025

L’accordo stabilisce la presenza di 3 indicatori positivi su 4 e gli importi dell’EVR 2025

Con il verbale di accordo 11 settembre 2025, l’Associazione Trentina dell’Edilizia-Ance Trento e le OO.SS. Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil è stato stabilito l’importo dell’Elemento variabile della retribuzione 2025. L’accordo è attuativo del CIPL del 27 febbraio 2018, integrativo dell’art. 38 del CCNL 18 giugno 2008, integrato e modificato dagli accordi del 19 aprile 2010 e del 1° luglio 2014.

Dal raffronto degli indicatori/parametri provinciali, comparando le medie triennali relative al 2024-2022 e 2023-2021, è emerso che 3 indicatori su 4 sono positivi. Pertanto, la misura dell’EVR a livello provinciale è pari al 70% della misura individuata con il CIPL del 27 febbraio 2018, pari al 2,8% dei minimi di paga base in vigore. L’Elemento variabile della retribuzione ha vigenza dal 1° ottobre 2025 al 30 settembre 2026.

Di seguito, gli importi relativi all’EVR 2025.

EVR 2025 – Operai
Livello Paga Base Oraria 1.10.2025 EVR 2025 (2,8%)
Lordo (2,8%)
EVR 2025 (2,8%)
Netto (2,52%)
EVR 2025 (1,40%)
Lordo (1,40%)
EVR 2025 (1,40%)
Netto (1,26%)
4° livello 8,64 0,24 0,22 0,12 0,11
Specializzato 8,02 0,22 0,20 0,11 0,10
Qualificato 7,22 0,20 0,18 0,10 0,09
Comune 6,17 0,17 0,16 0,09 0,08
Custodi, Guardiani, ecc. (art. 6 CCNL)  5,55 0,16 0,14 0,08 0,07
Custodi, Portinai, Guardiani con alloggio (art. 6 CCNL) 4,94 0,14 0,12 0,07 0,06
  EVR 2025 – Impiegati
Categoria Livello Paga Base Oraria 1.10.2025 EVR 2025 (2,8%) EVR 2025 (1,40%) 
Prima Super 7° livello 2.134,71 59,77 29,89
Prima 6° livello 1.921,23 53,79 26,90
Seconda 5° livello 1.601,02 44,83 22,41
Impiegato 4° Livello 4° livello 1.494,31 41,84 20,92
Terza 3° livello 1.387,56 38,85 19,43
Quarta 2° livello 1.248,81 34,97 17,48
Quarta Primo Impiego 1° livello 1.067,36 29,89 14,94

Ebrau: premio di continuità per l’Artigianato Umbro

Premio di 400,00 euro per 16 anni di anzianità di servizio

L’Ente Bilaterale Regionale Artigianato Umbro riconosce a tutti i lavoratori del settore artigiano umbro, che abbiano maturato 16 anni di lavoro al 31 dicembre 2025, un importo una tantum pari a 400,00 euro a titolo di premio per continuità di servizio.

Tale contributo può essere richiesto da tutti i lavoratori che soddisfano il suddetto requisito di anzianità ed è valido anche se l’azienda ha cambiato nome o ragione sociale nel tempo.

La selezione per il riconoscimento dell’importo una tantum avverrà tramite una graduatoria basata sull’anzianità di servizio.

La domanda può essere presentata dal 1° settembre 2025 al 28 febbraio 2026.

Ai fini della validità della richiesta di contributo è necessario inviare:

– una copia della busta paga del mese precedente alla domanda;

– una copia del documento di identità valido.